Rimborsi Irpef bloccati: quando il Fisco può intervenire e quando no
L’AdER sta affilando la riscossione coatta anche con il blocco dei crediti risultanti dai modelli 730 e Redditi Persone Fisiche, nonché degli eventuali accrediti su conti correnti. Parliamone, cercando di abbattere l’ennesimo muro a danno dei contribuenti. Tutti, anche se cattivi pagatori.
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L’inizio deve essere il fondamento del nostro ordinamento giuridico, cioè il Codice Civile nelle sue attuazioni di procedura. Nel caso specifico il nostro interesse punta il faro su quanto disposto dal Legislatore nelle previsioni dell’art. 545 del Codice di procedura civile, cioè l’oggetto del pignoramento e la sua entità.
Le tutele previste dal Codice di procedura civile
Il comma settimo stabilisce:
“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.”
Ed il successivo comma dispone:
“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.”
La norma tutela i cittadini, garantendo loro il percepimento delle somme necessarie alla sussistenza.
Il problema dei rimborsi fiscali
Chiaro, anzi chiarissimo. Ma non per il Fisco ed enti previdenziali.
Quanti contribuenti sono costretti a presentare il modello 730 o Redditi Persone Fisiche per chiedere il rimborso di somme non ricevute a conguaglio dal sostituto d’imposta? Che sia datore di lavoro oppure erogatore di pensione non muta gli effetti.
Se non ha provveduto al rimborso diretto delle somme non erogate mensilmente, l’unica soluzione è il ricalcolo in sede di dichiarazione dei redditi, chiedendo a rimborso le somme trattenute per errore di calcolo.
Quindi, certi di ricevere il maltolto, aspettate, aspettate ed ancora aspettate.
Quando il rimborso viene bloccato
Però non lo riceverete mai se sussiste un debito con i citati enti e l’Agenzia delle Entrate bloccherà il rimborso emergente dalla liquidazione delle somme richieste. Sempre. Assolutismo coerente.
Sebbene l’abbiano definita compensazione volontaria, ai sensi dell’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973, modificato dall’anno 2024 con la riforma della riscossione attuata con il d.lgs. 29 luglio 2024 n. 110, che ha lasciato rimborsare somme sino a 500 euro. Non un centesimo in eccesso. Non importa se il debito è frutto di altro errore o l’atto è viziato, rendendo il debito non più dovuto. Bloccano e prelevano.
I casi più delicati
Gravissimo se commettono l’illegittimità in violazione del disposto civilistico citato, con riferimento a somme non pignorabili. Per fare il frequente esempio del lavoratore che ha percepito somme inferiori nel cedolino mensile, in caso di pignoramento diretto si vedrebbe pignorare la retribuzione per un decimo sino ad euro 2.500 mensili, ma gli verrà bloccato il rimborso totale in sede di dichiarazione.
Ancor più grave il caso di reddito da pensione impignorabile sino ad euro 1.000 mensili, considerato il cosiddetto “minimo vitale”. In tale casistica, se il rimborso si riferisce a quota di pensione rientrante in tale limite, non possono toccarvi nemmeno un solo centesimo del rimborso.
In conclusione
Nel caso in cui vi blocchino il rimborso Irpef, accertatevi della corretta applicazione dell’art. 545 del Codice di procedura civile e contestate la proposta di compensazione bonaria che il creditore tributario o previdenziale deve obbligatoriamente inviarvi.


