Oggi parliamo del rapporto di collaborazione, non facile, tra contribuente e l’Agenzia delle Entrate. L’ufficio impositore ha il dovere di emettere gli atti per le somme non pagate: è il suo ruolo e non può essere discusso. Cambia invece pelle nel momento in cui si creano dei cortocircuiti per diversi motivi, tra i quali le disattenzioni degli operatori e dei professionisti. L’Ufficio dovrebbe agire autonomamente e procedere agli annullamenti dei debiti, viziati da prescrizione o decadenza, anche rinunciando a somme ingenti, ma nella realtà succede che le norme vengano interpretate, reinterpretate o disattese, nonostante le linea guida della giurisprudenza che dovrebbe essere applicata in modo imparziale.
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Una singola sentenza di legittimità diventa pietra miliare anche se lontana nei decenni o con conclusioni opposte ad altre delle Sezioni Unite. Esempio tra tanti è l’indispensabilità dell’avviso di cui all’art. 50 del Dpr 602\73 – Titolo II, Capo II espropriazione forzata – quale atto prodromico all’iscrizione ipotecaria (Sezione IV Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare) come confermato dalle SU della Corte di Cassazione n. 4077\2010. Il principio, successivamente, è stato ribaltato dalla medesima Corte. All’epoca dei fatti, però, l’art. 76 del medesimo decreto prevedeva l’obbligatorietà dell’avvenuta iscrizione ipotecaria da almeno sei mesi per procedere all’espropriazione.
Una norma chiara e comprensibile che non aveva necessità di reinterpretazione, eppure, è arrivato il boomerang che ha trovato motivazione nella “quantificazione economica degli effetti sul portafoglio della Equitalia spa”. In questo modo, la fiducia dei contribuenti viene meno perché instaurare un rapporto collaborativo significa rispettarne i diritti anche quando non ne hanno consapevolezza e, soprattutto, quando questo può incidere sulla nullità della richiesta erariale. I diritti devono restare tali in ogni fase del procedimento anche se concluso sfavorevolmente, diversamente significherebbe tradire il rapporto fiduciario. Gli esempi sono tanti: il recesso del socio per giusta causa, le ritenute d’acconto subite dal professionista e non versate dal sostituto, la non assoggettabilità all’Irap, la duplicità dei ruoli emessi e non dovuti anche in presenza di sentenze passate in giudicato, l’Imu su terreni considerati edificabili dal PRG ma non fattivamente, l’azione di revocazione del trust ai sensi dell’art. 2901 del C.C. e ruolo Irpef ed Iva non versate ma su fatture non incassate.
Questi sono solamente alcuni esempi che analizzeremo e commenteremo nei prossimi articoli. Tale premessa è necessaria per evidenziare i meccanismi con i quali gli uffici impositori qualche volta usano le norme e la giurisprudenza “a comodo e consumo” a seconda della convenienza. Suggerimento: presentate sempre istanza di autotutela ai sensi dell’art. 10 quater o quinquies della Legge 212\2000, Statuto del Contribuente, in caso di manifesta illegittimità. Ed è opportuno evidenziare che alla “non sussistenza” dell’obbligo dell’Ufficio di provvedere all’annullamento del debito nei casi giudicati con sentenza definitiva vi è il rimedio del ricorso per revocazione di quest’ultima. Appare chiaro che ogni limitazione alla tutela dei diritti del contribuente è lesiva dei suoi interessi, tenuto conto dei molteplici motivi determinanti come la mancata impugnazione di una sentenza o del medesimo atto (che può essere dovuta a gravi impedimenti economici o morali) oppure un lutto o una separazione.
Ecco perché continuo a sostenere che le modifiche apportate negli ultimi anni alle norme tributarie sono totalmente insufficienti. I contribuenti sono persone e come tali dovrebbero essere trattati. Ed insisto nel sostenere la necessità di introdurre nel processo tributario il principio civilistico disciplinato dall’art. 153 del Cpc, ampliandolo o meglio specificandolo, la possibilità di chiedere al Giudice adito la rimessione in termini per giustificata causa. Il rapporto collaborativo con il Fisco fatica a decollare e non per scarso impegno del cittadino il quale ha tutti i diritti di lasciare nel suo portafoglio ciò che non deve e in questo estenuante tentativo è, purtroppo, svantaggiato dalle medesime norme.
Pertanto unitamente al ricorso, l’atto con il quale si contesta la pretesa erariale impositivo ritenuta illegittimo o la sentenza di primo grado, è bene presentare sempre istanza di tutela cautelare con la quale chiederne, ai sensi dell’art. 47 del D. Lvo 546\92 abrogato dall’art. 130 del testo unico 175 con effetto dal 01\01\2027, la sospensione della esecutività dell’atto impositivo e\o della sentenza motivando il danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe tenuto conto della fondatezza dei motivi esposti nel ricorso introduttivo. Un’alternativa è quella di presentare istanza di sospensione all’Ufficio impositore entro la data di presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria che, nel caso di diniego ma con esito favorevole della sentenza, è presupposto per la richiesta di risarcimento del danno anche in via equitativa.
Ricordiamoci che le istanze non sospendono i termini perentori per l’impugnazione e quindi l’unica azione necessaria è quella di insistere, ed ancora insistere. Probabilmente, uno degli ostacoli all’ottenimento dell’annullamento del presunto debito è ravvisabile negli incentivi della produttività e performance riconosciuti agli operatori del fisco e ai loro dirigenti con accordo sindacale per le somme recuperate.


