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Fisco in pillole

FISCO IN PILLOLE | I debiti con le banche, la soluzione esiste?

Ultimo aggiornamento: 21 Luglio 2026 18:04
Carmelina De Luca Pubblicato 21 Luglio 2026
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Può destare perplessità, dubbi e titubanze ma in questa fattispecie le norme tributarie sono l’ago della bilancia a salvezza dei debitori avendo disciplinato sulla inesigibilità dei loro debiti. Nello specifico l’art. 101 comma 5 del Tuir stabilisce sulla deducibilità dei crediti non riscuotibili e l’ultimo capoverso è la chiave di volta. Come in architettura è l’elemento fondamentale a sostegno della rinuncia parziale delle somme richieste al loro ex cliente. Difatti, la scelta imprenditoriale degli istituti di credito di cancellare i crediti inesigibili dalla contabilità al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali cambia inevitabilmente il saldo finale del debito. Anche in applicazione dei principi contabili internazionali.

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Ciò, accade soprattutto con le operazioni di cessione dei crediti in cui il valore nominale si riduce di percentuali del 70-80% e tale quota eliminata dalla contabilità aziendale delle banche non può essere più richiesta ai debitori. Dovete fare attenzione. Vi chiedono sempre il saldo emergente dall’estratto conto che ricevete, corrispondente al debito originario, e non il saldo emergente dalla contabilità delle banche o spv corrispondente al debito al netto delle svalutazioni e perdite conseguite e dunque il debito effettivo. Come capirlo? La prova regina di tali movimentazioni è il bilancio, con i suoi allegati, approvato dalla assemblea degli azionisti della banca cedente ed il suo equivalente per la cessionaria.

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Solo dalla analisi dei rendiconti annuali con le relazioni e note integrative si potranno avere i dati necessari per contestare la richiesta di somme ormai non più dovute. Queste richieste illecite non hanno mai trovato nelle aule dei tribunali una barriera capace di frenare la violazione dei diritti dei debitori a cui hanno esecutato la casa in cui vivevano oppure la bottega. Il Ministero della Giustizia ha reso noto che nel solo anno 2025 le esecuzioni e le procedure concorsuali sono state 354.107. Dati impietosi che fotografano la gravità del disagio economico in cui versano privati ed aziende a cui però, è stato addebitato il valore originario del loro debito e non quello risultante dalla contabilità bancaria al momento della cessione quindi, al netto delle quote rinunciate.

Debitori indiscussi ma nella fase conclusiva vittime perseguitate di un sistema finanziario predatorio che li ha spogliati delle loro case ed aziende per debiti che non avrebbero più dovuto pagare. Ciò, nel silenzio assoluto istituzionale. Di gravità assoluta. Per tale motivo ho creduto con fermezza nella necessità di una legge i cui punti riporto integralmente: 1. Obbligo delle aziende finanziarie di proporre l’acquisto al debitore ceduto al medesimo prezzo di cessione a soggetti terzi, aumentato delle spese di gestione. Solamente in caso di rifiuto del debitore l’ente finanziario è libero di cedere alle aziende previste dalla legge. 2. Obbligo deposito, o visione, del contratto con il quale il debitore è stato ceduto per rendere ufficiale il valore nominale del debito. 3. Obbligo di chiedere al debitore ceduto il valore nominale contabile emergente a seguito di cancellazione dal bilancio del creditore, come stabilito dai Principi Contabili Internazionali. 4. Risarcimento dei danni in via equitativa pari al 15% delle richieste debitorie indebite, fatto salvo il diritto di pretese di somme quantificate nel preciso ammontare

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Vi invito a supportare la proposta di legge con il vostro voto sul sito del Ministero a questo link cercandola tra le pagine delle leggi popolari presenti con il TITOLO: Formale rinuncia unilaterale al credito deteriorato cancellato dal bilancio con liberazione del debitore. Necessario lo Spid.

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Mondo Re@le, testata registrata presso il tribunale di Latina il 29 febbraio 2008 RG 128/08 VG Cr.323
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