Nessuna risposta alla diffida inviata lo scorso 27 luglio e, di conseguenza, si passa all’atto successivo, quello dell’ordinanza. Sembra doversi risolvere così la questione legata alla statua di San Lidano che, per volontà del donatore don Massimiliano Di Pastina, sarebbe dovuta essere installata all’interno del piazzale del Belvedere di Santa Maria, ma che tante polemiche ha creato, fino ad arrivare ad un passaggio in consiglio comunale nel quale la stessa assise, non prendendo decisioni, ha rimesso tutto nelle mani degli uffici competenti.
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Nell’ordinanza firmata dal responsabile del settore Ufficio Tecnico del Comune di Sezze, Vincenzo Borrelli, si ripercorrono le tappe della vicenda, a cominciare dalle due delibere di giunta (la numero 92 e la numero 95 entrambe del mese di giugno 2018) che autorizzavano la realizzazione della statua, prima come donazione, poi con il diritto del donatore di rimanerne in possesso. Quello che mancava, come spiegato ancora nell’ordinanza, era il passaggio successivo che avrebbe autorizzato la realizzazione del cantiere, che per questo motivo è stato chiuso dopo soli 8 giorni di lavori. La non approvazione del consiglio comunale ha quindi aperto le porte alla diffida prima, ignorata, all’ordinanza poi. Don Massimiliano Di Pastina, direttore dell’Archivio Capitolare della Cattedrale e del Museo Diocesano d’Arte Sacra di Sezze, dovrà procedere alla demolizione delle opere realizzate sulle aree del demanio civico di Piazza Duomo, per i lavori di installazione monumento dedicato a San Lidano d’Antena, procedere al ripristino dello stato dei luoghi ed allo sgombero delle aree di cantiere da persone e cose, per restituirle alla pubblica fruizione.
La comunicazione di inizio degli interventi di demolizione delle opere realizzate dovrà pervenire all’ente nel termine massimo di 20 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, indicando i tempi di ripristino dello stato dei luoghi che non dovranno essere superiori a 30 giorni: “Qualora non si ottemperi a quanto disposto entro il termine fissato – si legge nell’ordinanza – si darà corso alla procedura prevista all’art. 35, comma 2, del D.P.R. 380/01 c.s.m.i., per cui la demolizione sarà eseguita a cura del Comune e a spese dei soggetti responsabili della esecuzione delle opere. L’emissione dell’ingiunzione di demolizione e la verifica della eventuale inottemperanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso al Tar.






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