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Mondoreale > Blog > Attualità > Sezze, Cassazione: “Il raid in cui morì Luigi Di Rosa non fu terrorismo. Niente risarcimento per Antonio Spirito”
Attualità

Sezze, Cassazione: “Il raid in cui morì Luigi Di Rosa non fu terrorismo. Niente risarcimento per Antonio Spirito”

Ultimo aggiornamento: 9 Luglio 2014 12:02
Simone Di Giulio Pubblicato 4 Luglio 2014
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Non fu terrorismo il raid guidato dal deputato missino Sandro Saccucci il 28 maggio 1976, nel quale fu ucciso Luigi Di Rosa e ferito Antonio Spirito. E’ quanto stabilito oggi dalla Cassazione, che ha rigettato il ricorso di Spirito nei confronti del Ministero dell’Interno per ottenere un risarcimento in quanto vittima di terrorismo. La Suprema Corte ha ritenuto che quella guidata da Saccucci non fu un “atto terroristico” ma solo una “spedizione punitiva di carattere episodico”, ed ha quindi confermato il giudizio del Tribunale di Latina, che nel 2006 aveva negato a Spirito il diritto all’assegno previsto per le vittime del terrorismo. Spirito ha riportato ferite che lo hanno “progressivamente ridotto alla invalidità permanente totale, con conseguente perdita della capacità lavorativa”. Per l’uccisione di Di Rosa e le lesioni a Spirito, la Corte di Assise di Latina nel 1979 aveva condannato Pietro Allatta, uno dei partecipanti al raid scatenatosi a margine di un comizio elettorale svoltosi in Piazza IV Novembre, mentre la condanna di Saccucci, fuggito all’estero, venne annullata dalla Cassazione. “I disordini scoppiati a Sezze, quando Saccucci dal palco elettorale iniziò ad aizzare la popolazione non furono dovuti ad una imprevista reazione da parte di una cittadinanza di avversa area politica, ma costituirono il risultato di una vera e propria provocazione intenzionalmente posta in essere dagli attivisti di destra. Saccucci – si legge nella sentenza della Cassazione – andò a Sezze preparato ad uno scontro armato ed animato dalla specifica intenzione di mettere in atto una spedizione punitiva nei confronti degli attivisti locali di sinistra. Nel raid messo a segno non può escludersi l’intenzione di Saccucci e dei suoi di diffondere il panico nella comunità di Sezze al fine di condizionarne l’orientamento politico o quanto meno il voto, il tal modo producendo un effetto oggettivamente destabilizzante nello svolgimento dell’attività politica della cittadina. Tuttavia – proseguono i giudici – va posto in risalto il valore emblematico che il Saccucci e i suoi seguaci attribuivano all’obiettivo prescelto dalla loro azione, essendosi realizzato, attraverso l’identificazione dell’avversario politico nell’intera cittadinanza di Sezze, proprio quel fenomeno di spersonalizzazione delle vittime in cui viene ravvisato uno dei tratti tipici dell’attività terroristica”. Per questi motivi, sempre secondo la Cassazione, il raid non sarebbe riconducibile ad un programma criminoso che prevedesse il ricorso sistematico all’uso della forza, dal momento che nel processo non è emerso che la spedizione punitiva rispondesse ad un preciso progetto di azione volto al conseguimento di finalità che trascendevano la vicenda in questione: “I partecipanti a tale aggressione, comunque, erano persone per lo più aduse alla violenza e pronte a servirsene a scopo di sopraffazione o di intimidazione degli avversari politici. Tuttavia, nonostante il sangue e le vittime, quanto accaduto quasi 40 anni fa a Sezze – conclude la sentenza che non riconosce ad Antonio Spirito il risarcimento – non è annoverabile tra gli atti di terrorismo contemplati dalla disciplina interna e internazionale, con la conseguenza che in favore delle vittime non possono trovare applicazione neppure i benefici introdotti dalle normative susseguitesi a partire dalla legge 302 del 1990”.

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