Dal 25 giugno scorso è entrata in vigore la norma sulla combustione controllata in campagna del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature. Al riguardo, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 24-6-2014,è stato pubblicato ilDecreto Legge 24giugno 2014, n. 91 concernente “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. In particolare, l’articolo 14 del citato decreto legge introduce il comma 6 bis all’articolo 256 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, che testualmente recita: “Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”. In sintesi, tale norma prevede che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti e nemmeno quelle previste per la combustione illecita dei rifiuti abbandonati. È consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, nei periodi e negli orari individuati con un’apposita ordinanza del Sindaco. In ogni caso, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Roghi di pulizia possibili pure in estate, ma c’è un regolamento


