Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalle associazioni Legambiente, Lipu e WWF Italia contro la Valutazione d’impatto Ambientale (Via) positiva rilasciata per il Ponte sullo Stretto di Messina.
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Secondo la sentenza, l’impugnazione è considerata “prematura”, perché il parere della Via, alla luce della normativa speciale vigente per il Ponte, è un atto endoprocedimentale: cioè interno al procedimento di approvazione dell’opera che si conclude solo con la delibera del Cipess. Fino a quel momento, il parere non produce effetti giuridici e non lede diritti o interessi, rendendo quindi impossibile la sua contestazione.
Le associazioni ambientaliste hanno comunque sottolineato che nessuno stop sostanziale all’azione legale è stato imposto. Come riportano in una nota congiunta, il Tar riconosce che la strategia difensiva delle ONG, ossia l’impugnazione cautelativa dei pareri della Commissione, è comprensibile, dato il dubbio interpretativo del decreto legge n. 35 del 2023 sulla possibilità di impugnare successivamente gli stessi atti.
La decisione, quindi, è puramente procedurale, e il Tar evidenzia come la decisione finale del Cipess sulle Grandi Opere debba essere accompagnata da un rigoroso assolvimento dell’onere motivazionale.
Legambiente, Lipu e WWF Italia ribadiscono le loro contestazioni di merito, sia di carattere ambientale che costituzionale e comunitario, e annunciano che tali questioni saranno riproposte in sede di ricorso alla delibera Cipess.


