Il 16 dicembre 2013 è il termine ultimo per effettuare il pagamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a San Felice Circeo. Lo comunica l’amministrazione comunale, che ricorda che il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito in legge n. 124 del 28 ottobre 2013 ha abolito definitivamente il pagamento dell’acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili: abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali: A/2; A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, C/2, C/6, C/7); terreni agricoli fabbricati rurali strumentali (di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, decreto legge n. 201/2011); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. La stessa Legge 124, art. 2, ha equiparato, a partire dal 1° luglio 2013, all’abitazione principale quelle di cui al precedente punto 3 e le abitazioni, e le relative pertinenze, riferibili a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Ai fini dell’applicazione dei benefici suddetti il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni. Restano escluse dall’applicazione dell’agevolazione gli immobili di lusso censiti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. L’art. 2 della Legge 124/2013 stabilisce inoltre l’esenzione, a partire dal 1° luglio 2013, dall’IMU per i cosiddetti beni-merce e cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Le aliquote da applicarsi per il pagamento del saldo sono le medesime già determinate per l’acconto: le ordinarie a 10,6 per mille: altri fabbricati, aree fabbricabili; le ridotte al 7,6 per mille: fabbricati in cui siano svolte attività commerciali, industriali, artigiane e agricole, condotte dai proprietari degli immobili, che dichiarino di essere aperte e funzionanti almeno 10 mesi all’anno; alberghi, pensioni, bed & breakfast, agriturismi e strutture ricettive, condotte dai proprietari degli immobili, che dichiarino di essere aperte e funzionanti almeno 10 mesi all’anno; le seconde case locate con regolare contratto registrato. Le riduzioni di aliquota sono applicabili esclusivamente se sono state rese apposite dichiarazioni entro la scadenza della rata di acconto (17 giugno 2013). Alla data del 27/11/2013 regna ancora l’incertezza in riferimento al pagamento del saldo sulle abitazioni principali e quelle ad esse assimilate, sui terreni agricoli, sui fabbricati rurali. In assenza di indicazioni normative, attualmente l’imposta sarebbe dovuta. Si rimanda al momento delle decisioni definitive del Governo per un chiarimento in ordine a tale argomento.


