In seguito a lamentele fatte pervenire a presso gli Uffici dell’Amministrazione da parte di cittadini residenti in quartieri a vocazione agricola che hanno lamentato odori molesti derivanti dall’utilizzo di ammendanti organici il sindaco Antonio Terra, considerando che l’utilizzo di materiale organico di qualsiasi origine, entro i limiti imposti dalla vigente normativa dalla Buona Pratica Agricola Normale, è una pratica agronomica ammessa oltre che auspicabile comunica a tutte le aziende agricole nonché ai singoli agricoltori che effettuano spargimento di fertilizzanti e/o ammendanti di origine organica nell’ambito del territorio comunale, di attenersi a precise disposizioni:
1. Le operazioni di distribuzione ed interramento dei fertilizzanti organici (concimi organici, ammendanti, compost di qualità, letame, fanghi di depurazione) sono vietate in concomitanza di condizioni meteorologiche avverse o con terreni non adatti (es. durante le piogge e fino al giorno successivo, terreni innevati, presenza di vento, etc);
2. Se il trasporto dei fertilizzanti organici avviene utilizzando strade pubbliche, il mezzo di trasporto deve passare per le vie meno centrali e nelle ore di minore densità del traffico;
3. Il mezzo di trasporto deve garantire che non vi siano perdite di materiale nonché di eventuali liquidi prodotti dal materiale organico;
4. Il trasporto del fertilizzante e/o ammendante deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e con mezzi coperti da apposito telone fissato alle sponde;
5. E’ vietato il trasporto, la distribuzione e l’interramento dei fertilizzanti organici nei giorni festivi, tre giorni prima e tre giorni dopo la Santa Pasqua, dal 10 al 20 agosto, dal 20 al 30 dicembre;
6. E’ consentito l’accumulo dei fertilizzanti organici prima dell’interramento a non meno di 10 mt da corsi d’acqua e a non meno di 200 mt da abitazioni o pubblici edifici; l’accumulo dei fertilizzanti sul terreno destinato a riceverlo non deve superare il quantitativo corrispondente a quello massimo applicabile come specificato al successivo punto, ed essere interrato dopo la distribuzione entro le 48 ore successive all’arrivo, diversamente il cumulo deve essere coperto e perimetralmente delimitato in modo da evitare che il dilavamento del cumulo dovuto alle precipitazioni meteoriche possa confluire in corpo idrico superficiale.
7. La quantità massima di fertilizzanti organici che può essere sparsa per ogni ettaro di terreno deve essere tale da non superare il limite massimo di azoto pari a 340 kg/ha/anno complessivamente apportato al terreno tra concimi organici, ammendanti, compost di qualità, letame, fanghi di depurazione;
8. I mezzi ed i macchinari utilizzati per la distribuzione ed interramento nonché le condizioni di umidità dei fertilizzanti organici devono essere adeguati al fine di evitare la diffusione dei polveri;
9. Il fertilizzante organico deve essere sempre accompagnato da informazioni, da fornire da parte del produttore all’agricoltore e resi disponibili ai soggetti preposti al controllo, relative alle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, alle operazioni da svolgere per la preparazione del terreno e per la distribuzione ed interramento in campo, alle precauzioni da adottare per minimizzare eventuali diffusioni di polveri o disagi olfattivi, alle condizioni meteo ottimali per la pratica della distribuzione ed interramento, in maniera da orientare l’utilizzatore al corretto impiego
Chiunque contravverrà alle disposizioni contenute nella presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.