Il Tar del Lazio – sezione staccata di Latina ha respinto le tre istanze cautelari presentate da diversi gruppi di operatori balneari contro il bando del Comune di Terracina per l’affidamento di 86 concessioni demaniali marittime destinate a finalità turistiche e ricreative.
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Le ordinanze confermano, nelle more del giudizio di merito, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale, respingendo la richiesta di sospensione della determinazione dirigenziale del 5 giugno 2026 e dell’avviso pubblico relativo alle nuove concessioni.
Secondo il Tar, accogliere la sospensiva avrebbe determinato il rischio di un’occupazione abusiva del demanio marittimo e avrebbe paralizzato l’intera procedura di assegnazione delle concessioni, arrecando un grave pregiudizio all’interesse pubblico di garantire la tempestiva programmazione della prossima stagione balneare.
Nelle prime due ordinanze, relative ai ricorsi presentati da alcuni operatori balneari, un consorzio e due società, i giudici amministrativi evidenziano come il bando contenga una griglia dettagliata di criteri e sub-criteri di valutazione. Inoltre, il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), pur non ancora definitivo, è in una fase avanzata e la giurisprudenza ammette lo svolgimento delle gare anche in assenza della sua approvazione definitiva.
Il Tar ha inoltre ritenuto infondate le contestazioni relative alla mancata previsione dell’indennizzo, ricordando che il Consiglio di Stato ha già chiarito come l’assenza del decreto ministeriale non impedisca l’avvio delle procedure di gara e sottolineando che il Comune ha comunque avviato la procedura peritale e fissato un tetto massimo per gli eventuali indennizzi.
Con la terza ordinanza, relativa al ricorso presentato da concessionari titolari di concessioni antecedenti al 28 dicembre 2009, il Tribunale ricorda che la revoca della proroga automatica delle concessioni fino al 2033 è già stata ritenuta legittima con precedenti sentenze passate in giudicato. I giudici evidenziano inoltre che le concessioni non possono sottrarsi alla normativa europea sopravvenuta attraverso proroghe ritenute incompatibili con il diritto dell’Unione.
Nella comparazione degli interessi, conclude il Tar, prevale l’interesse pubblico alla corretta e legittima gestione del demanio marittimo, motivo per cui le procedure avviate dal Comune di Terracina potranno proseguire regolarmente.


