Il Comune di Sabaudia, dopo avere accertato l’esistenza di opere abusive presso uno storico stabilimento balneare della Città delle dune, aveva ingiunto al trasgressore la rimozione delle opere non conformi. Di fronte alla protratta inerzia dell’obbligato alla esecuzione della Ordinanza di demolizione, l’Ente Locale aveva esercitato il potere sostitutivo proprio della Pubblica Amministrazione, dando corso alla cosiddetta “esecuzione in danno”.
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Le spese sostenute dal Comune per eseguire la demolizione delle opere abusive erano state doverosamente ingiunte, con nuova Ordinanza, all’operatore balneare che, per tutta risposta, aveva impugnato il provvedimento sostenendo che il costo dei lavori risultava eccessivo e che l’ esecuzione dell’intervento di demolizione aveva procurato danni economici in quanto non eseguita a regola d’arte. Il balneare, pertanto, con il ricorso per ottenere l’annullamento dell’Ordinanza- ingiunzione, aveva anche chiesto la condanna del Comune al risarcimento degli asseriti danni subiti, quantificati in 10 mila euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
L’Ente Locale, costituitosi in giudizio, a sostegno della legittimità della propria azione ha eccepito che le spese sostenute per la “esecuzione in danno” danno luogo a una obbligazione di diritto privato. Il diritto dell’Amministrazione al rimborso delle spese per la demolizione riguarda pertanto una prestazione di natura patrimoniale, regolata dalle norme sui diritti di credito. Ne discende che la giurisdizione a decidere appartiene al Giudice ordinario e non al Giudice amministrativo.
Il TAR-Sezione Staccata di Latina, con Sentenza resa pubblica nei giorni scorsi, ha accolto le argomentazioni del Comune di Sabaudia e, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
L’operatore balneare, pertanto, ove volesse proseguire nella contestazione della Ordinanza-ingiunzione adottata dall’Ente Locale, dovrà ora rivolgersi al Giudice ordinario nei termini previsti dalla legge.


