E’ stata confermata la condanna a 14 anni e 4 mesi di reclusione per Gianni Stirpe, il 52enne setino che il 27 luglio 2015 ferì mortalmente, a colpi di coltello e accetta, suo fratello Luciano, all’epoca dei fatti 52enne, nel corso di un furiosa lite consumata su via Carizia, nel quartiere Le Fontane, alle porte di Sezze. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, che è entrata nel merito del ricorso presentato dall’avvocato dell’uomo, Paolo Silipo, dopo che la Corte d’Appello si era espressa sulla sentenza di primo grado, che inizialmente aveva condannato l’uomo a 20 anni di reclusione, poi ridotti per le attenuanti generiche. Quattro i motivi del ricorso sui quali ha puntato il legale di Stirpe, fondamentalmente legati tra loro dal tentativo di mostrare che quella dell’uomo, in quell’estate 2015, fu un’azione dettata da una situazione contingente che lo stesso Gianni stava vivendo e che l’atto potesse essere considerato un eccesso di legittima difesa, oltre all’omicidio che, secondo il legale del 52enne, sarebbe dovuto essere preterintenzionale e non volontario. Secondo la difesa, gli avvenimenti all’esito dei quali la vittima veniva accoltellata dall’imputato dovevano essere inseriti in un più ampio contesto soggettivo, caratterizzato dai rapporti di tensione personale esistenti tra i due soggetti e dall’inaspettata aggressione subita da Gianni, per reagire alla quale, in preda a un forte stato di agitazione, aveva accoltellato il fratello per ragioni esclusivamente difensive. Nessuna delle richieste, però, è stata accolta e il collegio ha preso questa decisione in relazione alla dinamica dei fatti: “Non è possibile ritenere la condotta delittuosa – si legge nella sentenza – giustificabile come legittima difesa, nemmeno sotto il profilo dell’eventuale eccesso colposo, alla stregua dei parametri canonizzati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, all’inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa”.
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Francesca Leonoro






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