Le procedure per l’installazione dell’antenna per la telefonia a Bassiano non sono state legittime. E’ quanto ha stabilito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale di Latina, che ha emesso la sentenza che accoglie il ricorso presentato da Scipione Salvagni, rappresentato dall’avvocato Socrate Toselli, nei confronti del Comune di Bassiano, della Sael Progetti Società Cooperativa, di Infrastrutture Wireless Italiane spa, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Regione Lazio per la realizzazione di un’antenna per servizi di telecomunicazione presso Piazzale della Croce. Salvagni aveva impugnato il permesso di costruire rilasciato a Inwit e la delibera n.84/16 con cui la giunta aveva approvato la convenzione per l’uso di area comunale di impianti di telefonia mobile. Secondo il ricorrente l’ente avrebbe violato il regolamento per l’insediamento degli impianti di telefonia mobile, approvato dal consiglio comunale nel 2013. Il Comune di Bassiano si è costituito in giudizio resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione. L’amministrazione eccepiva la tardività del ricorso e l’inammissibilità. Per il primo caso il collegio ha fatto presente che faceva difetto la prova dell’avvenuta pubblicazione degli atti, espressamente contestata dal ricorrente, ma non solo: “Analogamente – si legge nella sentenza – deve essere respinta l’ulteriore eccezione relativa al difetto di legittimazione del ricorrente, essendo sufficiente in proposito rilevare che la vicinanza rispetto all’opera è stata documentata dall’interessato, quale proprietario di attività di ristorazione in zona prossima al manufatto contestato”. Ma a convincere della bontà del ricorso i giudici del Tar è stato altro. Da una parte il mancato rispetto del regolamento comunale per l’installazione di impianti, dall’altra l’insussistenza del diritto di Inwit ad installare l’antenna presso l’area del Piazzale della Croce, stante la diversa porzione di area in origine individuata nella convenzione approvata con delibera n. 84/16, mentre nel terzo motivo si denunciava la violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre ad eccesso di potere per travisamento dei fatti, tenuto conto che il territorio del Comune di Bassiano è ricompreso tra aree paesaggistiche oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, talché l’installazione dell’antenna ha determinato un notevolissimo impatto. I giudici hanno perciò condannato il Comune a corrispondere a Scipione Salvagni la somma di 3.000 euro, oltre ad oneri di legge, per complessive spese processuali, compensando le spese tra il ricorrente principale e la Inwit Infrastrutture Wireless Italiane.
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