Il sindaco di Sezze Andrea Campoli ha emanato nei giorni scorsi un’ordinanza che dispone il sequestro di 24 bovini, all’interno di un allevamento in via Nuova appartenente ad un 39enne di Sezze che ne contiene 205. L’atto, firmato la settimana scorsa, arriva dopo un controllo del del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale che ha rilevato l’insorgenza di un focolaio di tubercolosi bovina presso l’allevamento. Il sindaco ha quindi messo in atto il regolamento concernente il Piano Nazionale per la eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini, al fine di impedire la diffusione della malattia su parere del Responsabile del Servizio Veterinario del Comprensorio Monti Lepini, il dottor Marcello Vellucci. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino si impone il sequestro degli animali, l’isolamento o idonea separazione dei capi infetti, l’avvio dell’abbattimento dei capi riconosciuti infetti entro quindici giorni, la conseguente consegna al competente Servizio Veterinario le certificazioni di avvenuto abbattimento dei capi infetti. All’allevatore setino, inoltre, viene ordinata la mungitura dei capi sani, che deve essere effettuata prima dei capi infetti, il latte dei quali, dopo essere stati munti separatamente, può essere destinato all’alimentazione animale all’interno dell’allevamento stesso previo trattamento risanatore. La mungitura dei capi infetti deve essere seguita da disinfezione e gli animali presenti nell’allevamento possono essere allontanati dallo stesso solo per essere inviati direttamente ad un macello sotto vincolo sanitario. Nessun bovino/bufalino, ovino o caprino può entrare od uscire dall’allevamento, salvo i capi destinati alla macellazione, previa visita sanitaria prima del carico e dovranno essere adottate tutte le misure atte a prevenire la diffusione del contagio alle persone. Nell’ordinanza un paragrafo è dedicato alle misure nei confronti dei vitelli. Quelli nati da madri infette dovranno essere allevati in condizione di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste dal Regolamento al fine di escludere l’eventuale trasmissione della malattia. La sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell’allevamento, mentre il letame raccolto deve essere sottoposto ad approfondita disinfezione o conservato per almeno 5 mesi prima dell’uso.
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