Ci ha tenuto a precisare le sue ragioni il consigliere comunale di minoranza di Sonnino Lorenzo Magnarelli, dopo i commenti relativi alla querela da lui sporta nei confronti del sindaco De Angelis e di Franco Di Micco, Roberto Migliori, Maria Grazia Manzi, Gino Cesare Gasbarrone, Pier Luca Natalini e Gina Cetrone. I fatti contestati stavolta risalgono addirittura risalgono al 2012 dopo i 55 giorni da Sindaco di Magnarelli e le vicende che portarono alle dimissioni di tutta la maggioranza e la minoranza allora presente in consiglio comunale.L’avvocato Lorenzo Magnarelli specifica: “Con riferimento all’articolo pubblicato in precedenza, mi preme portare all’attenzione dei lettori alcune precisazioni proprio in relazione alle considerazioni svolte mediante tale articolo. Ed, infatti, la vicenda procedimentale narrata nasce in relazione a numerosi fatti accaduti nel 2012. E’ una vicenda procedimentale che io vivo in veste di cittadino con riferimento alla mia precedente qualità di Sindaco del Comune di Sonnino ma non di Avvocato difensore né, tantomeno, di attuale consigliere comunale. Ed, infatti, la motivazione del provvedimento, che non contiene in alcun modo le indicazioni pubblicate su altro organo di stampa, è caratterizzata da un’argomentazione, sicuramente raffinata ma che, comunque, antepone soltanto l’embrione di un ragionamento su di un profilo sostanziale alla risoluzione di tutta la questione procedurale. Embrione che era stato proprio da me già proposto sin dalla querela al fine di fare svolgere sullo stesso ulteriori accertamenti ma che, invece, non è stato approfondito causando, pertanto, una questione procedurale non ancora risolta. Questione procedurale che, invece, doveva essere risolta prima e diversamente proprio nel rispetto del principio di completezza delle indagini preliminari. Tale denunzia-querela è stata da me presentata contro ignoti. Quindi, se vi sono stati dei soggetti indagati ciò lo si deve all’attività del Pubblico Ministero che ha attribuito i fatti a determinati soggetti. Orbene, sin dalle battute iniziali, su tutta la vicenda procedurale si è abbattuto un effetto da Rasoio di Occam: sono state privilegiate soluzioni semplici in ordine a vicende che, proprio in relazione al principio della completezza delle Indagini Preliminari, meritavano un’attenzione diversa. Nel prosieguo della procedura, quindi, anche per il tramite del mio difensore, è stata contestata tale modalità di procedere chiedendo l’esecuzione di ulteriori indagini. Tuttavia, la procedura, attualmente, ha prodotto un provvedimento che, sicuramente meritevole del dovuto rispetto, deve essere interpretato per quello che vale. Si tratta soltanto di un provvedimento interlocutorio e provvisorio, che non stabilisce in alcun modo l’esistenza o l’inesistenza di un reato e, quindi, in quanto tale, è suscettibile di molteplici ed ulteriori controlli. Ed, infatti, la motivazione del provvedimento è caratterizzata da un’argomentazione, sicuramente raffinata ma che, comunque, antepone soltanto l’embrione di un ragionamento su di un profilo sostanziale alla risoluzione di tutta la questione procedurale. Questione procedurale che, invece, doveva essere risolta prima e diversamente proprio nel rispetto del principio di completezza delle indagini preliminari. Insomma, vi è materiale per future argomentazioni. Quel che, invece, resta sul tappeto, già adesso è un fatto che voglio ribadire: io ho svolto semplicemente la funzione di Sindaco nel rispetto della Legge e delle procedure. Pertanto, le parole oggetto della mia querela, diversamente, servono soltanto a qualificare il basso profilo di chi le ha proferite. Per dire se ciò abbia o meno integrato reato ancora vi è tempo. Del resto, la storia, anche recente, ha dimostrato che determinate affermazioni veicolate dai volantini incriminati si sono avverate ma in modo contrario, o con taglio diverso, ma sempre contro chi le ha scritte. Mi permetto di evidenziare, infine, come nel nostro Stato di Diritto, nella nostra Repubblica, soltanto le vicende giudiziarie caratterizzate da un epilogo negativo possono essere considerate negative. Faccio riferimento alle condanne, alle interdizioni. Quando invece un cittadino, mediante la propria querela, esercita il proprio diritto di fare effettuare le dovute verifiche all’Autorità Giudiziaria, non vi è nulla di negativo che possa essere attribuito a tale esercizio. Neppure l’archiviazione della querela stessa. Anche e, soprattutto, perché l’archiviazione ha soltanto carattere procedurale, provvisorio ed interlocutorio. Il tempo, quindi, sarà galantuomo”.
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