Alla Conferenza dei sindaci e dei Presidenti dell’ATO 4 per completare i lavori lasciati in sospeso nella seduta dello scorso 29 luglio ci sarà il punto numero 6 riguardante l’adozione di aggiornamento tariffario del Gestore dei Servizi Idrici dell’Ato 4. Regolamenti alla mano, nel PEF e quindi nelle tariffe si vogliono inserire conguagli relativi alla gestione per gli anni 2003-2011, ossia per il periodo di regolazione antecedente al passaggio (anno 2012) alla AEEGSI (autorità energia elettrica gas sistema idrico) delle funzioni di regolazioni. Per essere riconosciuti in tariffa i conguagli devono essere quantificati ed approvati dalla conferenza dei sindaci entro il 30/6/2014. La quota Conguagli si compone tra l’altro di 33.974.617€ di conguagli richiesti dal gestore per equilibrio economico-finanziario anni 2003-2011 e per 12.041.000€ per Canone dovuto ai consorzi di bonifica anni 2006-2010 contestato da ATO4 e gestore e non inserito nei piani tariffari 2006-2010. Contro questo indirizzo, cercherà le adesioni degli altri sindaci il primo cittadino di Bassiano e consigliere provinciale Domenico Guidi, convinto che un ulteriore aggravio sugli utenti è improponibile sia considerato il momenti di crisi e sia considerati gli aspetti burocratici della vicenda. Lo stesso Guidi infatti ha preparato un documento assai dettagliato da sottoporre all’assemblea e di cui estrapoliamo alcuni passaggi chiave: “Già con il PEF 2012-2013 sono stati recuperati, per gli anni di gestione 2003-2011, 4 milioni e mezzo di euro sul 2012 e 3 milioni 400 mila e rotti sul 2013. Ma questi conguagli devono essere confermati ai sensi entro il 30.6.2014 e comunque entro il PEF tariffe 2014-2015, per cui non sono ancora definitivi. Pertanto rimarrebbero da recuperare, come conguagli per gli anni di gestione 2003-2011, 26 milioni di euro circa e non 34 come proposto”. Guidi argomenta la sua tesi con una sentenza del Tar di Lombardia del 18 giugno 2014 (la 1593 per gli appassionati di giurisdizione): “Tali modifiche hanno effetto solo per il futuro, nel senso che consentono di evitare il procrastinarsi del disequilibrio e non anche di elidere gli effetti negativi che nel passato si sono prodotti. Gestori ed autorità d’ambito debbono quindi intervenire tempestivamente per adeguare la tariffa; eventuali ritardi o omissioni non potranno essere scaricati sull’utenza tramite un adeguamento tariffario ex post, salva la possibilità per le parti di far valere, nei loro reciproci rapporti, le rispettive responsabilità”. Quindi Domenico Guidi sferra l’attacco: “Non c’è alcun conguaglio gestioni anni precedenti (anni 2003-2011) da dover riconoscere al gestore. Nel caso in esame, invece, come è dato riscontrare nella specie, le modifiche apportate alla convenzione tipo appaiono rilevanti. Mentre l’obbligo di prevedere PEF di Piano d’Ambito in equilibrio è obbligo dell’ente pubblico ATO, l’equilibrio economico-finanziario del gestore coinvolge la parte pubblica e privata della società mista di gestione. Quando la parte pubblica assume decisioni per mantenere in equilibrio il gestore in effetti favorisce il socio privato e lo scarica del rischio d’impresa. Tra l’altro il socio privato è il socio industriale ed il solo responsabile della gestione del servizio. Servizio i cui insuccessi e carenze sono sotto gli occhi di tutti negli 11 anni di gestione fin qui svolti da Acqualatina”. “Non solo – conclude Guidi – i conguagli per quasi 34 milioni di euro non sono dovuti, ma nel PEF in discussione vanno recuperati quelli già inseriti. Tale somma totale di quasi 8 milioni di euro deve essere inserita nel PEF 2014-2015 come conguaglio negativo da restituire in tariffa a favore dell’utenza”.
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