Nei confronti dei contribuenti che, nel rispettare la scadenza dell’acconto TASI del 16 Giugno 2014, hanno effettuato, per errore,versamenti insufficienti, trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso (art.13, D. Lgs. n. 472/1997), che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione dovuta. In merito a ciò, i contribuenti possono far ricorso al ravvedimento sprint se provvedono al pagamento entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria, versando la mini-sanzione dello 0,2 per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento(art. 23, co 31, D.L. n. 98/2011). Tuttavia, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, il MEF ritiene, ai sensi dell’art. 10, L.n.n. 212/2000, non applicabile di sanzioni e interessi i pagamenti in ritardo, effettuati comunque entro il 31 Luglio 2014, della TASI.


