Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Daniele Leodori (Pd), ha ripreso i lavori di trattazione della proposta di legge regionale n. 42, concernente: “Sistema integrato regionale di Protezione Civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” di iniziativa dei consiglieri: Massimiliano Valeriani (Pd), Adriano Palozzi (Pdl), Oscar Tortosa (Psi), Riccardo Valentini (Per il Lazio), Gino De Paolis (Sel), Mario Ciarla (Pd), Piero Petrassi (Centro Democratico), Enrico Forte (Pd), Gianluca Quadrana (Lc Zingaretti), Mario Abbruzzese (Pdl), Daniele Sabatini (N. Centrodestra), Maria Teresa Petrangolini (Per il Lazio), Giuseppe Simeone (Pdl), Daniela Bianchi (per il Lazio). In aula era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture, Politiche abitative, Ambiente Fabio Refrigeri. La P.L. consta di 39 articoli verso i quali sono stati presentati oltre 1.200 emendamenti. Nella seduta di ieri sono stati approvati sedici articoli dei trentanove dell’articolato. Sono stati ritirati, durante la discussione, la maggior parte degli oltre 1.200 emendamenti alla Proposta di Legge. Gli articoli approvati riguardano: Oggetto e finalità (art.1); Tipologia di eventi calamitosi e ambiti di intervento istituzionale (art.2); Attività di protezione civile (art.3); Componenti del Sistema integrato regionale (art.4); Funzione e compiti della Regione (art.5); Funzioni e compiti delle province (art.6); Funzioni e compiti dei comuni (art.7); Funzioni e compiti del Sindaco (art.8); Funzioni e compiti di Roma capitale (art.9); Organizzazione del volontariato di protezione civile (art.10); Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile (art.11); Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile (art.12); Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile (art.13); Procedure per l’adozione del Programma regionale (art. 14); Stato di calamità e stato di emergenza nel territorio regionale. Competenze del Presidente della Regione (art.15); Interventi per il superamento dell’emergenza (art.16).