La legge regionale 5 agosto 2013, n. 5, concernente “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)”, ha tra le sue finalità istituzionali quella di “prevenire e ridurre il rischio dal gioco d’azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza”, nonché quella di favorire “la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP” (art. 1). Destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi contemplati dalla legge sono le persone e le famiglie che si trovano nella condizione – diagnosticata da specialisti – di essere “incapaci di resistere all’impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.” (art. 3). Il fenomeno è oramai considerato una vera e propria forma di “dipendenza senza droga”, con tanto di episodi di assuefazione, depressione e crisi di astinenza. L’Italia è il più grande mercato in Europa: le cifre diffuse dal Dipartimento Politiche Antidroga indicano che il settore ha registrato in 7 anni un aumento del 450% del giro d’affari, passando da 22 miliardi di euro nel 2004 a circa 80 miliardi nel 2011. Più di un milione di studenti, inoltre, ha giocato almeno una volta e nel 35% dei casi chi è affetto da ludopatia dichiara di consumare abitualmente stupefacenti. Da evidenziare la carenza di una legge statale di sistema sulla regolamentazione del gioco d’azzardo, nonostante le raccomandazioni della Comunità europea al riguardo. La legge regionale, in particolare, disciplina la collocazione delle sale da gioco, preservando le cosiddette “aree sensibili”, come individuate dall’art. 4, vale a dire, in particolare, scuole, strutture socio-sanitarie, luoghi di culto e prevedendo, al comma due dello stesso articolo 4, che i regolamenti comunali possano normare delle agevolazioni tributarie per gli esercizi che rimuovano o non istallino slot machine o videolottery. In questa ottica, sarà istituito il marchio regionale “Slot free-RL”, disciplinato dall’art. 5 della legge: tale marchio sarà rilasciato dalla Regione agli esercenti, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento, che non abbiano nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d’azzardo. L’art. 6 prevede poi l’istituzione presso l’Assessorato competente in materia di politiche sociali dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo che – tra l’altro – oltre al compito di monitorare il fenomeno in ambito regionale ha anche quello di verificare l’impatto delle politiche di contrasto e di redigere un rapporto annuale. La legge sancisce anche (art. 7) l’esplicito divieto di pubblicizzare l’apertura o l’esercizio di sale da gioco sul territorio regionale che prevedano vincite in denaro. Inoltre (art. 8), i gestori delle sale da gioco dovranno esporre all’ingresso dei locali e all’interno degli stessi materiale informativo sui rischi correlati e sui servizi di assistenza presenti sul territorio. Alla formazione è dedicato invece l’art. 9, che prevede, per il personale operante nelle sale da gioco, apposite iniziative formative promosse da Regioni, comuni, AA.SS.LL. e associazioni di categoria, di concerto con i gestori: lo scopo è facilitare il riconoscimento, da parte degli operatori, di eventuali situazioni di rischio. Tali iniziative saranno ricomprese in un piano integrato socio-sanitario triennale, che il Consiglio regionale è chiamato dalla legge (art. 10) ad approvare. In particolare, il piano dovrà promuovere un’azione di monitoraggio complessivo del fenomeno, comprese le sue manifestazioni via web, iniziative di prevenzione e di formazione, l’istituzione di un numero verde regionale, la progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno. La legge prevede, infine, il sostegno della Regione alle associazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro (art. 11), nonché un articolo, il 12, che dispone sanzioni amministrative pecuniarie con riferimento ai diversi divieti ed obblighi contenuti nella stessa legge. Gli oneri derivanti dalla legge sono valutati in 50mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
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