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Mondoreale > Blog > Cisterna: Ordinanza per l’obbligo di taglio alberi e rami adiacenti alla ferrovia

Cisterna: Ordinanza per l’obbligo di taglio alberi e rami adiacenti alla ferrovia

Ultimo aggiornamento: 4 Dicembre 2013 13:11
Simone Di Giulio Pubblicato 4 Dicembre 2013
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Il sindaco di Cisterna, Antonio Merolla, con l’ordinanza 221/13 ha imposto l’obbligo di taglio rami ed alberi potenzialmente interferenti con la sede ferroviaria, con particolare riguardo al periodo invernale dall’1.12.2013 al 31.03.2014 e obblighi di cui al D.P.R. 753/1980. L’ordinanza si è resa necessaria vista la nota della Prefettura di Latina, area Protezione Civile, difesa civile e soccorso pubblico, inerente la necessità di Ordinanza sindacale contingibile ed urgente mirata ad ottenere il taglio dei rami ed alberi interferenti con la sede ferroviaria e preso atto che tale necessità scaturisce dai gravi disturbi arrecati al traffico ferroviario e dai danni arrecati alle infrastrutture ferroviarie che si sono registrati in occasione di alcuni eventi atmosferici piovosi, ventosi o nevosi nelle scorse stagioni invernali. La normativa vigente prevede che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale distanza può essere diminuita di un metro per le siepi di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. I terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina. Eventuali blocchi dei servizi ferroviari determinano anche l’insorgere di problematiche di protezione civile legate al soccorso ai viaggiatori bloccati lungo le linee durante il verificarsi di eventi atmosferici che possono far sorgere contemporaneamente criticità anche riguardo la mobilità stradale, rendendo l’eventuale soccorso oltremodo più arduo, con rischi per la salute e l’incolumità dei viaggiatori. Eventuali schianti di alberi possono mettere direttamente a rischio l’incolumità dei passeggeri di interi convogli in relazione al loro possibile coinvolgimento diretto nell’accidente e eventuali problemi alla circolazione ferroviaria derivanti da mancati interventi da parte di proprietà limitrofe possono essere imputabili ai relativi proprietari. Per prevenire tali rischi, e tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale e al fine di prevenire il ripetersi delle gravi problematiche sopra richiamate, a tutela della pubblica incolumità e della regolarità del servizio ferroviario e per ragioni di urgenza ecco quindi l’emanazione. Gli obblighi di cui all’art. 52 del D.P.R. 753/1980 vigono comunque nell’intero arco dell’anno, indipendentemente dall’emissioni di specifiche ordinanze contingibili ed urgenti connesse a periodi climatici specifici, ed il loro mancato rispetto può far sorgere responsabilità del proprietario nei confronti di R.F.I. o dei gestori di servizi ferroviari qualora dal mancato rispetto dei suddetti obblighi derivino danni a carico della rete ferroviaria o interruzioni forzate del servizio ferroviario;

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